CCNL Legno e Arredamento Industria: presentata la piattaforma di rinnovo

Tra i temi trattati il salario e maggiori tutele dei lavoratori

Lo scorso 20 novembre è stata presentata da  Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil la piattaforma di rinnovo del CCNL legno, sughero, mobile, arredamento e boschivi e forestali in scadenza il prossimo 31 dicembre.

Tra i temi della piattaforma:

 – salario;

 – maggiore formazione e sicurezza;

–  maggiori diritti, parità e inclusione;

digitalizzazione e intelligenza artificiale;

–  riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario.

La piattaforma dovrà essere approvata dal  lavoratori nelle prossime assemblee e succesivamente verrà inviarta alla parte datoriale per iniziare le trattative.  

CCNL Metalmeccanica Industria: siglato il rinnovo contrattuale che prevede aumenti pari a 205,00 euro

L’accordo prevede un aumento contrattuale e novità normative tra cui la riduzione dell’orario di lavoro

Con un comunicato stampa del 22 novembre 2025, le OO.SS. Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm hanno annunciato il rinnovo contrattuale del settore metalmeccanica industria, insieme alle Parti datoriali Federmeccanica e Assistal. La firma, giunta dopo giorni di trattative serrate, sancisce un aumento salariale sui minimi contrattuali di 205,00 euro al livello medio C3 in 4 anni. Inoltre, è stato stabilito l’adeguamento Ipca-Nei, la quota di salario aggiuntivo e la clausola di salvaguardia nel caso in cui l’inflazione dovesse avere dei picchi negli anni di vigenza contrattuale. 

A quanto indicato in precedenza, si aggiunge un altro importante tassello: l’avvio della sperimentazione della riduzione dell’orario di lavoro, affidata ad un’apposita commissione. Inoltre, la lotta alla precarietà viene perseguita grazie ad una percentuale garantita del 20% di stabilizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori a tempo determinato legata alle causali per prorogare i contratti di 12 mesi e il diritto per gli staff leasing di 48 mesi ad essere stabilizzati a tempo indeterminato presso l’azienda oggetto della missione. 

Si rafforza anche la parte normativa con formazione, partecipazione, norme sulla salute e sulla sicurezza, miglioramento della disciplina della malattia e delle malattie gravi, con attenzione ai lavoratori disabili. Si riduce anche l’orario di lavoro per gli addetti ai turni più disagiati con la possibilità di utilizzare fino a 3 giornate di PAR senza preavviso a fronte di imprevisti. 

Codice degli incentivi: parità di accesso per lavoratori autonomi e imprese

Il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva un decreto legislativo, in attuazione dell’articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della Legge n.160/2023 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 21 novembre 2025).

Nella seduta del 20 novembre scorso il Consiglio dei ministri ha dato il via libera definitivo a un decreto legislativo denominato Codice degli incentivi, in attuazione dell’articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della Legge n.160/2023.

Il provvedimento armonizza la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese, definisce i princìpi generali che regolano i procedimenti amministrativi che le aziende devono seguire per accedere alle agevolazioni e fornisce le relative disposizioni per l’utilizzo della strumentazione tecnica funzionale. Si tratta di un decreto che mira a semplificare le procedure, garantire certezza normativa e favorire la partecipazione di tutte le categorie produttive e che introduce, all’articolo 10, il principio di parità tra lavoratori autonomi e imprese nelle richieste di incentivi. Nei bandi compatibili, i lavoratori autonomi potranno partecipare alle stesse condizioni previste per le piccole e medie imprese, escludendo i requisiti non pertinenti alla loro attività. I bandi definiranno disposizioni specifiche per garantire un accesso effettivo e non discriminatorio.

In questo modo si conclude un percorso avviato con la Legge n. 81/2017 e più volte richiamato nei tavoli di confronto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le categorie professionali.

 

CCNL Dirigenti – Medici e Veterinari: siglata l’ipotesi di rinnovo del contratto

Aumento in busta paga di 230,00 euro e nuove indennità per i lavoratori del settore 

Il 18 novembre 2025 le Organizzazioni sindacali Anaao-Assomed, Federazione Cimo-Fesmed, Aaroi-Emac, Fp-Cgil, Fvm, Uil-Fpl, Federazione Cisl-Medici, Cosmed, Cida, Uil, Cisl e l’Aran hanno firmato l’ipotesi di contratto relativa a tutti i dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie, per il triennio 2022-2024. Le Sigle Fp-Cgil, Fassid, Codirp e Cgil non hanno sottoscritto il contratto.

Il contratto ha decorrenza dal giorno successivo alla data di stipulazione.

L’accordo introduce significative modifiche in campo economico, in particolare:

– l’incremento del minimo lordo mensile, per 13 mensilità, di 230,00 euro, con decorrenza 1° gennaio 2024. Tale incremento comprende e riassorbe le precedenti anticipazioni economiche relative al 2022 e 2023. Pertanto, il nuovo valore economico a regime annuo lordo dello stipendio è rideterminato nell’importo pari a 50.005,77 euro;

– la retribuzione di posizione (con oneri a carico del Fondo per la retribuzione degli incarichi) che si compone di una parte fissa e di una parte variabile. Tale retribuzione è stabilita in base alla tipologia di incarico, raggiungendo l’importo di 52.966,00 euro per l’Incarico di direzione di struttura complessa, mentre l’Incarico professionale iniziale è fissato a 30.891,00 euro. Ai dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo spetta il 65% della retribuzione di posizione;

– l’indennità di specificità medico-veterinaria è rideterminata in 9.466,00 euro annui lordi (comprensivi della tredicesima mensilità), a decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dall’anno successivo;

– l’indennità di specificità sanitaria viene rideterminata in 1.614,46 euro annui lordi, a decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dall’anno successivo;

– l’indennità per incarico di direzione di struttura complessa viene rideterminata nell’importo pari a 11.157,00 euro annui lordi per 13 mensilità, con decorrenza dal 1° gennaio 2024;

Per quanto riguarda il lavoro straordinario, le prestazioni sono consentite solo per fronteggiare situazioni eccezionali o in seguito a chiamata in servizio per pronta disponibilità. La tariffa oraria per lo straordinario, a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione del CCNL, è rideterminata in:

30,72 euro per lo straordinario diurno;

34,73 euro per lo straordinario notturno o festivo;

40,07 euro per lo straordinario notturno-festivo.

Infine, l’accordo prevede la clausola di garanzia per i dirigenti con rapporto esclusivo e con una valutazione positiva, per i quali è garantito un valore minimo di retribuzione di posizione complessiva basato sull’anzianità di servizio (anche a tempo determinato). Questi valori minimi sono stabiliti nell’importo pari a:

6.798,00 euro nel caso di anzianità di servizio da 5 a 15 anni;

7.600,00 euro nel caso di anzianità di servizio da 15 a 20 anni;

9.100,00 euro nel caso di anzianità uguale o superiore a 20 anni.

Se la retribuzione di posizione complessiva dell’incarico conferito risulta inferiore a questi valori, viene maggiorata fino al raggiungimento della soglia minima garantita.